

L’avvocato risponde
Quanto possono avvicinarsi i cacciatori a case e terreni privati?
La nostra rubrica su diritto e tutela del benessere degli animali, tenuta dall’avvocato Filippo Portoghese. Vuoi fare una domanda? Scrivi a lettere@ laprovinciapavese.it (senza spazio)
Spari all’alba vicino alle tue finestre, cani nei tuoi campi, doppiette a ridosso delle strade e delle abitazioni. Ogni stagione venatoria riporta gli stessi conflitti riproponendo una domanda scomoda. Quanto possono avvicinarsi i cacciatori alle case? Invero a questa domanda da qualche tempo se ne è aggiunta prepotente un’altra. Posso impedire a un cacciatore l’accesso al mio terreno? Le risposte prescindono dalle diverse opinioni sulla caccia e impongono una precisazione. Entrare in un terreno privato non significa necessariamente potervi cacciare.
Andiamo con ordine. Il codice civile consente, in linea generale, al cacciatore munito di licenza di accedere ai fondi altrui. Non è però un diritto illimitato. Vi sono eccezioni, tra cui le cosiddette colture suscettibili di danno (la legge 157/1992 chiarisce quali siano le colture che potrebbero essere danneggiate dalla caccia) e i fondi chiusi secondo legge (art. 842 c.c.). E chi non ha una recinzione? Può chiedere alla Regione che il proprio fondo sia sottratto alla caccia. Qui interviene una significativa pronuncia del Consiglio di Stato (n. 895/2026), che ha riconosciuto che la richiesta può fondarsi anche su ragioni etiche e morali, se l’esclusione non ostacola la pianificazione faunistico-venatoria.
L’eventuale diniego della Regione richiede motivazioni concrete, secondo una recente pronuncia del Tar Abruzzo (n. 254/2026). Permane il divieto di cacciare (anche imbracciando un fucile scarico) entro 100 metri da abitazioni e luoghi di lavoro; è vietato sparare in direzione di case e altri luoghi protetti da meno di 150 metri (la diversa gittata modifica i limiti di distanza). La proprietà privata non impedisce sempre l’accesso, ma la licenza venatoria non autorizza a ignorare divieti e sicurezza. Come quello di stanare la selvaggina da un fondo sottratto alla caccia per poi abbatterla all’esterno, anche quando l’animale può liberamente superare la recinzione.
*Avvocato civile esperto diritto e tutela del benessere degli animali
